RICERCA ARTICOLI
Diritto 19 Ottobre 2020

Intervento e adesione non vanno d'accordo

Per l'Agenzia delle Entrate (interpello 266/2020), l'estinzione delle esecuzioni ex art. 3, c. 13 D.L. 119/2018, con il pagamento della prima rata da rottamazione dei ruoli, non si applica in caso di intervento dell'agente della riscossione in procedure iniziate da terzi.

Nell'ambito di un interpello, il contribuente rappresentava di essere soggetto a procedura esecutiva immobiliare azionata da un istituto bancario, nella quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva effettuato un intervento per il recupero di crediti. Dopo la conversione del pignoramento, il contribuente aveva pagato tutte le rate dovute fino all'entrata in vigore del D.L. 119/2018, in forza del quale aveva manifestato all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata e lo stesso agente della riscossione aveva accolto la sua domanda. Lamentava il contribuente che, nonostante il pagamento di tutte le rate scadute, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva quantificato il proprio credito nell'ambito della procedura esecutiva, indicando peraltro una somma superiore. In risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 3, c. 10 D.L. 119/2018 ha stabilito che, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il successivo c. 13 prevede che, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.