Diritto del lavoro e legislazione sociale 06 Dicembre 2023

Intervento sul requisito reddituale del datore di lavoro

La Corte Costituzionale, con pronuncia 24.11.2023, n. 209, ha evidenziato la legittimità della previsione del requisito economico in capo al datore di lavoro nell’ambito delle procedure dirette all’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

L’art. 103 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha concesso ai datori di lavoro la possibilità di presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, soggiornanti in Italia prima dell’8.03.2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data. La procedura di instaurazione o di regolarizzazione del rapporto di lavoro è condizionata alla presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro (art. 103, c. 6) fissati da un decreto del Ministro dell’Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Più precisamente, l’art. 9 del suddetto decreto, adottato il 27.05.2020, ha previsto che il datore di lavoro (persona fisica, ente o società) debba avere un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. L’assenza di tale condizione, oltre a non ammettere la procedura di emersione, non consente neanche il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione (art. 22, c. 11 D.Lgs. 286/1998). Chiamato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale del citato art. 103,...

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