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Lavoro 10 Maggio 2022

Invalidi civili: i redditi da considerare per le prestazioni

L’Inps fornisce importanti precisazioni, con messaggio 1688/2022, sulle modalità di valutazione dei redditi per la verifica del diritto e sulle modalità di acquisizione dai beneficiari degli oneri deducibili dal reddito.

Le prestazioni di invalidità civile, con alcune eccezioni, sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda. Nella determinazione del reddito rilevante, sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef; tali redditi devono essere computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche: l'importo stesso della prestazione di invalidità; le rendite Inail; le pensioni di guerra; l'indennità di accompagnamento; il reddito della casa di abitazione. In sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione; l’interessato è tenuto a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepirà nell’anno di riferimento. Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini Irpef, vale a dire assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile. Secondo l’art. 3, D.P.R. 917/1986, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del Tuir. La Corte di cassazione, ha precisato che è proprio la...

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