Avviato dall’Inps, il procedimento di sospensione delle prestazioni di invalidità civile per chi non ha provveduto a rispondere alla verifica reddituale 2021-2022 (mess. Inps n. 1714/2026).
L'Inps, con il messaggio 22.05.2026, n. 1714, ha ricordato l’obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’art. 35, c. 10-bis D.L. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2009, ai fini della corresponsione delle prestazioni di invalidità.A tal proposito, viene ricordato che le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, le quali vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto titolare dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. In maniera specifica, per quanto concerne la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’Inps la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione Finanziaria o non la comunichino integralmente.Ciò avviene per la pensione di inabilità (art. 12 L. 30.03.1971, n. 118, di conversione del D.L. 30.01.1971, n. 5), l’assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 30.03.1971, n. 118), la pensione ai ciechi civili (L. 27.05.1970, n. 382) e la pensione ai sordi (art. 1 L. 26.05.1970, n. 381).Infatti, tali prestazioni vengono corrisposte nell’ipotesi in cui il soggetto titolare dimostri di possedere redditi personali, calcolati ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge.Tenuto conto di questi...