L’Agenzia delle Entrate ha fissato un principio di diritto che individua il momento rilevante, ai fini fiscali, per la corretta applicazione delle norme agevolative previste a favore di chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi.
Un chiarimento atteso e che pone fine ad alcuni dubbi interpretativi, a margine di una disciplina che produce significativi effetti positivi, sotto il profilo fiscale, a favore di chi acquista beni 4.0; effetti che, altrimenti, potrebbero essere vanificati o, peggio ancora, comportare riflessi sanzionatori nell’ipotesi di erronea valutazione del momento in cui devono ritenersi verificate le condizioni che legittimano la fruizione dei benefici di legge. In particolare, con il principio di diritto 17.01.2023, n. 4, richiamate le circolari 30.03.2017, n. 4/E e 23.07.2021, n. 9/E, che già si erano pronunciate sull’argomento fornendo chiarimenti sulla corretta imputazione temporale (ai fini dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) dei costi relativi agli investimenti “4.0”, è stato affrontato il caso in cui i contratti di acquisto prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisce con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprende anche tutta una serie di attività “ulteriori” (trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.) e più in dettaglio, quando debba intendersi verificato il momento di effettuazione dell’investimento.
Ebbene, in aderenza agli indirizzi espressi con i sopra menzionati documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate conferma che il momento di effettuazione dell'investimento deve essere...