Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Settembre 2024
Investimenti e presunzione di evasione: casi di efficacia temporale
La “presunzione legale relativa” di evasione, introdotta dal D.L. 78/2009, con attinenza all’omessa dichiarazione di investimenti e di attività di natura finanziaria in territori a regime fiscale privilegiato, non ha efficacia retroattiva.
La Cassazione, con l’ordinanza 8.07.2024, n. 18524, ha ribadito un importante principio sulla vigenza temporale delle norme tributarie, chiarendo la tanto discussa linea di discrimine tra norme sostanziali e norme processuali, fondamentale per la corretta applicazione di determinate prescrizioni che vanno direttamente a incidere sulla posizione fiscale dei contribuenti.
La vicenda in commento trae, in particolare, spunto da un’attività ispettiva inizialmente esperita dalla Guardia di Finanza e successivamente culminata con l’emissione di separati avvisi di accertamento, da parte della competente Agenzia delle Entrate. Con detti “avvisi” si procedeva all’accertamento di un maggior reddito imponibile in capo a un contribuente (persona fisica), avente a oggetto una maggiore imposta determinata ai fini Irpef e un’imposta sostitutiva sui redditi soggetti a tassazione separata, con relative addizionali.
L’Amministrazione Finanziaria riteneva applicabile, in maniera retroattiva, le norme concernenti la presunzione della natura reddituale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero, contenute in una norma entrata in vigore in annualità successive rispetto ai fatti contestati.
In merito a tale contestazione, il contribuente contesta la natura sostanziale, e non procedimentale, della norma di riferimento che, come tale, non risulta applicabile retroattivamente. Si osservava che la “presunzione legale relativa” di evasione,...