Imposte dirette 02 Agosto 2024

Invio del frontespizio non è omessa dichiarazione

La Cassazione afferma che non può considerarsi omessa la dichiarazione dei redditi qualora sia stato trasmesso il solo frontespizio e ciò ha rilevanza anche per il termine di decadenza del potere impositivo dell’Amministrazione Finanziaria.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21472/2024 affronta il tema di un accertamento d’ufficio, ex art. 41 D.P.R. 600/1973, fondato sul presupposto della presunta omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto veniva trasmesso il solo frontespizio. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la trasmissione del solo frontespizio sia da considerare come dichiarazione nulla che consente di procedere con l’accertamento d’ufficio e soprattutto di fruire del maggior termine previsto per la dichiarazione omessa. Il contribuente si difendeva nei giudizi di merito ritenendo che la trasmissione telematica del solo frontespizio non integra la fattispecie di dichiarazione omessa o nulla, ma incompleta con la conseguenza che l'Amministrazione Finanziaria doveva essere dichiarata decaduta dall'esercizio del potere impositivo per decorso del termine. I giudizi di merito riconoscevano le doglianze del contribuente, in particolare i giudici di appello evidenziavano che: il numero di protocollo della trasmissione telematica costituisce la prova dell’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; non esiste una norma che prevede che la trasmissione del solo frontespizio integri la fattispecie di omessa dichiarazione ex art. 43 D.P.R. 600/1973 e, di conseguenza, l’azione impositiva dell’Ufficio deve ritenersi decaduta in quanto l’atto di accertamento è...

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