Iperammortamento: profili contabili e fiscalità differita
La maggiorazione del costo rileva solo ai fini Ires e Irpef, configurando una variazione in diminuzione permanente. Si analizzano i disallineamenti tra aliquote civilistiche e fiscali e la corretta gestione delle imposte anticipate.
L'art. 1, cc. 427-436 L. 30.12.2025, n. 199 ha introdotto il nuovo iperammortamento, misura agevolativa che riconosce, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi rientranti nel perimetro della misura. L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione fiscale degli ammortamenti e dei canoni di leasing, sotto forma di variazione in diminuzione, senza transitare dal conto economico. I beni agevolabili devono essere regolarmente iscritti all'attivo patrimoniale al loro effettivo costo di acquisizione; parallelamente, il processo di ammortamento civilistico prosegue secondo i criteri ordinari dettati dai principi contabili nazionali. In altri termini, l’iperammortamento si traduce unicamente in un componente negativo di reddito, deducibile ai fini fiscali ai sensi dell'art. 109, c. 4, lett. b) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), in quanto imputabile per disposizione di legge. In pratica, si tratta di una variazione in diminuzione da operare direttamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, valevole solo ai fini Ires e Irpef (irrilevante ai fini Irap). Quanto alla fiscalità differita, posto che la maggiorazione del costo di acquisizione non troverà mai un corrispondente e speculare valore nel bilancio civilistico, la relativa variazione in diminuzione assume carattere permanente. Di conseguenza, il contribuente non è tenuto ad iscrivere alcuna imposta differita sull'ammontare dell'iperammortamento. Quanto alla...