Ai sensi dell'art. 168, c. 3 L.F., per effetto della presentazione della domanda di concordato preventivo sono inefficaci, nei confronti dei creditori anteriori al concordato, le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la data della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo. Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 5.03.2019, n. 6381, ha stabilito, tra l'altro, che l'inefficacia delle ipoteche giudiziali di cui al menzionato articolo, trova applicazione anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, e ciò in virtù del principio della consecuzione delle procedure di cui all' art. 69-bis L.F., colpendo non solo i creditori anteriori alla domanda di concordato, ma anche quelli successivi, purché i relativi crediti siano sorti anteriormente alla declaratoria di fallimento.
Nel caso in esame, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi avverso il decreto del Tribunale di Mantova, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dalla Società Beta, avverso lo stato passivo del fallimento, che vedeva ammesso al chirografo il credito vantato dall'opponente, stante l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta 3 mesi prima del deposito della domanda di concordato. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile il principio della consecuzione delle procedure e ciò in...