L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per il recupero dell’Irap non dovuta su retribuzioni che non dovevano essere pagate. L’unica procedura esperibile è quella prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (il c.d. “rimborso anomalo”).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a un interpello formulato da un Comune (interpello 28.09.2024, n. 186) ha affrontato una questione che riguarda un caso tipico di posizione creditoria Irap degli enti locali, tributo che ogni Pubblica Amministrazione paga mensilmente all’erario con il sistema c.d. retributivo. Si riepiloga, per inquadrare il contesto, qual è il sistema di tassazione delle P.A.: ai sensi dell’art. 10-bis D.Lgs. 446/1997, la base imponibile è data dalla somma di retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del Tuir), redditi derivanti dal lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67, c. 1, lett. l). Non concorrono alla tassazione le borse di studio esenti Irpef. Ai sensi dell’art. 11 dalla base imponibile così determinata, si deduce la spesa per i dipendenti disabili e per altre categorie, meno frequenti nel comparto pubblico (p.e. formazione lavoro).L’aliquota, unica in tutte le Regioni, è l’8,5%, fissata dall’art. 16, c. 2, e l’imposta si versa in acconti mensili a mezzo F24 EP ex art. 30, c. 5, norma attuata dal D.M. 2.11.1998, n. 421.Nel caso di specie, si pone il problema di come procedere al recupero dell’Irap indebitamente versata negli anni dal 2002 al 2011 non per un errore materiale commesso in sede di pagamento mensile o dichiarativo, bensì in conseguenza del riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto alla restituzione da parte di un dipendente di voci...