La sussistenza di tale requisito in capo al contribuente non può esser frutto di mere supposizioni, dovendosi basare su condizioni adeguatamente e ragionevolmente provate.
La Corte di Cassazione è ancora una volta utilmente intervenuta in una controversia che vedeva un professionista gravato da una contestazione ai fini Irap a causa della presunta sussistenza di una propria autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 30.12.2021, n. 41952).
Prima di affrontare la questione oggetto di decisum, si ritiene indispensabile un brevissimo cenno a quella che si ritiene la ratio impositiva connotante tale tributo. L'Irap è essenzialmente diretta ad assoggettare a tassazione quella forma di ricchezza che è evidentemente generata da un'organizzazione comunque complessa, essenzialmente capace di integrare e moltiplicare in maniera rilevante l’impegno del professionista e che, in quanto tale, può essere soltanto desunta dall’esistenza di una struttura che affianca lo stesso contribuente, in maniera tale da consentirgli di generare un plusvalore maggiore e ben distinto da quello apportato dal singolo soggetto (lavoratore autonomo).
Ciò non vuol dire che il professionista cui non è riconosciuta un'organizzazione autonoma non sia comunque (in termini lavorativi) “organizzato”, in quanto tutti i lavoratori (ricompresi i professionisti lavoratori autonomi) risultano essere comunque organizzati per lo svolgimento della loro attività, ma soltanto per alcuni di essi si può dire che sono “autonomamente organizzati” nel senso testé descritto e in...