Irap e studi associati, la svolta della Corte Costituzionale
La sentenza n. 153/2026 supera l'automatismo impositivo: l'onere della prova passa al Fisco e si aprono le richieste di rimborso per i versamenti effettuati dal 2022.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 24.07.2026, n. 153, interviene su uno dei nodi più controversi della disciplina Irap applicata agli studi professionali associati, ridisegnando in modo sostanziale l’approccio finora seguito dall’Amministrazione Finanziaria.Il punto di partenza resta quello noto: dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è più dovuta dai professionisti persone fisiche, per effetto della legge di Bilancio che ha eliminato la verifica caso per caso dell’autonoma organizzazione. Restavano esclusi gli studi associati, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’assoggettamento automatico, equiparandoli alle società semplici: una disparità mal tollerata, dato che lo stesso professionista pagava o non pagava l’imposta a seconda che operasse da solo o con un collega.I giudici costituzionali, senza dichiarare illegittime le norme vigenti, ne impongono un’interpretazione diversa. Il ragionamento muove dal dato testuale: la norma che equipara le associazioni professionali alle società semplici richiede che l’attività sia esercitata “in forma associata”, formula che non può essere svuotata di significato. Non basta che esista formalmente uno studio associato: occorre che la professione sia effettivamente svolta in comune dai professionisti che ne fanno parte. Se ciascun associato lavora personalmente, con clientela e incarichi propri, quella forma organizzativa non basta a far sorgere l’obbligo impositivo, perché il...