Irap sempre necessaria la prova dell’autonoma organizzazione
Nel caso in cui un professionista acquisisca la qualità di socio di una persona giuridica l’applicazione della imposta Irap è possibile solo a seguito della prova della presenza di una autonoma organizzazione.
Il caso di specie trae origine dalla presentazione da parte di un notaio di una istanza di rimborso dell’imposta Irap relativa alle annate 2014, 2015, 2016 e 2017. L’imposta, deduceva il contribuente nella sua tesi difensiva, non era da lui dovuta posto che egli aveva svolto la propria attività professionale solo ed esclusivamente a favore di una società di revisione, ed in assenza di una autonoma struttura organizzativa così da far venir meno uno dei presupposti applicativi dell’imposta Irap. La normativa relativa al tributo di cui sopra richiedeva, infatti ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, quale presupposto necessario per l’efficacia del rapporto impositivo lo svolgimento dell’attività produttrice di reddito tramite una autonoma organizzazione.
L’Amministrazione Finanziaria, interpellata da parte del contribuente circa il suo diritto ad ottenere il rimborso, non dava alcuna risposta all’istanza formandosi pertanto il silenzio rifiuto. Il contribuente ricorreva così ai giudici tributari, ma le sue tesi difensive venivano ritenute infondate in primo grado da parte dei giudici della Commissione tributaria provinciale e in secondo da parte di quelli della Commissione tributaria regionale. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente presentava ricorso per Cassazione basando la propria tesi difensiva sul difetto di una organizzazione autonoma, circostanza che rendeva non...