Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Marzo 2026
Irpef e prestazioni gratuite del commercialista: i limiti del Fisco
Con l'ordinanza n. 4135/2026, la Cassazione ribadisce che il principio di cassa governa il reddito di lavoro autonomo: i compensi mai incassati non entrano nella base imponibile.
C'è un principio che nel diritto tributario italiano dovrebbe essere scontato, ma che l'Amministrazione Finanziaria sembra talvolta dimenticare: nel lavoro autonomo, il reddito si forma al momento dell'incasso, non al momento della prestazione. È il cosiddetto principio di cassa, sancito dall'art. 54, c. 1 del Tuir, che lega il presupposto impositivo alla percezione effettiva del compenso. Un commercialista che lavora gratis, per un parente, un amico, per ragioni di cortesia professionale, non percepisce nulla. E sul nulla, per definizione, non si pagano tasse. Lo ha confermato la Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza 24.02.2026, n. 4135.La vicenda è abbastanza comune nella prassi. Un commercialista aveva ricevuto un avviso di accertamento Irpef per il 2013 attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di lavoro autonomo, portando a tassazione maggiori compensi per circa 10.484 euro, importo già oggetto di un accertamento con adesione rimasto senza esito, sulla base di 297 prestazioni non fatturate. La professionista si era difesa sostenendo che gran parte di quelle attività era stata svolta a titolo gratuito per familiari e conoscenti: si trattava del mero invio telematico di dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi), prestazioni dal contenuto tecnico elementare. A supporto aveva prodotto dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei beneficiari, attestanti l'assenza di qualsiasi pagamento. La C.T.P. aveva parzialmente...