RICERCA ARTICOLI
Lavoro 25 Giugno 2021

Irregolarità formali e perdita agevolazioni

La distinzione tra le violazioni sostanziali e quelle formali quali discrimine tra irregolarità e regolarità.

Tra i compiti dell'Inps rientra certamente la vigilanza circa il corretto utilizzo dei benefici contributivi connessi alle assunzioni agevolate. Oggetto delle attività di verifica è, tra gli altri, il controllo della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006, secondo il quale l'azienda risulta in regola qualora sia garantita la correttezza e correntezza dell'obbligazione contributiva. In difetto, oltre all'applicazione delle sanzioni, l'Inps provvederà a recuperare gli sgravi contributivi. Diviene quindi importante comprendere se qualsiasi irregolarità rilevata dagli ispettori possa consentire il recupero, oppure se, come auspicabile, le mere irregolarità formali non incidono sul godimento dei benefici. Sulla questione si è recentemente espresso il Giudice del Lavoro di Milano che, con la sentenza 20.04.2021, n. 489, ricostruisce la definizione di irregolarità contributiva. La norma (art. 3 D.M. 30.01.2015) enuncia il concetto di regolarità contributiva come il corretto adempimento dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del 2° mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.