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Accertamento, riscossione e contenzioso
29 Novembre 2023
Irregolarità formali e ravvedimento operoso del modello F24 a zero
Sanatoria per le irregolarità formali, prevista dall’art. 1, cc. 166-173 legge di Bilancio 2023 e l’eventuale e tardiva tentazione di “ripensamento” a posteriori rispetto al 31.10.2023, da parte del contribuente con l’utilizzo del ravvedimento operoso del mod. F24 a zero.
La legge di Bilancio 2023 all’art. 1, cc. 166-173 prevedeva una sanatoria per violazioni formali. Erano oggetto della definizione agevolata per violazioni formali le irregolarità commesse fino al 31.10.2022, quali per citarne qualcuna, l’omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli Intrastat, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria, ecc.
Inoltre, sempre la stessa L. 197/2022 “non” prevedeva alcun divieto di compensazione con crediti per l’apposito codice tributo “TF44” istituito per la sanatoria in oggetto. Inoltre, tale possibilità di corrispondere le somma di 200 euro, per ciascun periodo d’imposta tramite compensazione con crediti, non è stata esclusa neppure dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2023.
Il caso oggetto del presente contributo poteva essere la “tentazione” di bypassare la spirata scadenza del 31.10.2023 con presentazione del modello F24 con saldo a zero a “posteriori”. Si ipotizzi, per esempio, che la società Alfa dopo il 31.10.2023 intenda compensare il codice tributo TF44 “sanatoria delle irregolarità formali” per 200 euro. Ora, visto che il modello F24 predisposto dalla stessa prevede un saldo a zero, in quanto il tributo TF44 verrebbe compensato con importi a credito come, ad esempio 6935 e 6932, ci si può domandare se, “paradossalmente”, si possa o...