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Diritto 14 Dicembre 2022

Irreperibilità assoluta del contribuente

Il messo, prima di notificare l’accertamento, deve effettuare tutte le ricerche volte a verificare i presupposti di irreperibilità assoluta del contribuente (Cassazione, sentenza 15.11.2022, n. 33616).

La Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi Riscossione Spa per Irpef 2006, ritenendo invalida la notifica dell'avviso di accertamento prodromico. In particolare, la Commissione tributaria di secondo grado, dopo avere rilevato quale dato pacifico che "il soggetto aveva trasferito la sua residenza anagrafica dalla via (...) alla via (...) del medesimo Comune nel quale egli, altresì, gestisce un esercizio commerciale di parrucchiere al numero civico n. ... della via (...)", ha ritenuto che "il messo comunale non avrebbe potuto eseguire la notificazione secondo la disciplina dell’art. 140 c.p.c., senza adempiere preliminarmente l'obbligo di accertare che nel medesimo Comune di (...) non vi fosse alcuna altra abitazione, ufficio, azienda presso cui rintracciare il contribuente". Secondo la tesi dell'avvocatura erariale, il procedimento notificatorio era stato ben eseguito con il rito previsto per l'irreperibilità assoluta (art. 60 D.P.R. 600/1973), in quanto: il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza; si era trasferito in luogo diverso dalla residenza senza comunicare la nuova residenza; dalla relata redatta dal messo comunale risulta...

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