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Diritto 28 Gennaio 2019

Irrilevanza dell'indirizzo Pec indicato negli atti


L'art. 16 D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012) prevede che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto a istituire o comunicare l'indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario. Dal testo della norma si ricava inequivocabilmente che le comunicazioni non vadano compiute a qualsiasi indirizzo che il difensore possa avere indicato negli atti difensivi ma soltanto a quello risultante da pubblici elenchi. In tale prospettiva si spiega la modifica apportata al testo dell'art. 125 c.p.c. laddove è stata soppressa l'obbligatorietà per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e numero di fax (art. 45-bis L. 114/2014), atteso che il sistema delle comunicazioni telematiche di cui al PCT è in grado di agganciare automaticamente il nominativo del difensore all'indirizzo risultante da pubblici registri. In materia di notifiche, dopo l'introduzione del...

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