ISA e CPB edili: le rimanenze rilevano nel computo dei ricavi
Per gli ISA delle costruzioni e del comparto immobiliare le rimanenze incidono sulla tenuta del concordato: lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la Faq 13.10.2026, n. 2.
Con la Faq 13.10.2026, n. 2, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la corretta modalità di computo dei ricavi ai fini del CPB per il settore edile e delle costruzioni. È stata confermata in toto l’interpretazione da noi già fornita: per la verifica del superamento della soglia dei ricavi occorre tenere conto della regola speciale prevista per i modelli ISA di comparto. Trattandosi di attività che spesso vedono l’effettuazione di lavori di durata ultrannuale, nella verifica delle soglie da monitorare ai fini dell’applicazione del modello ISA e, in seguito, delle cause di cessazione del CPB, occorre tenere in considerazione anche le rimanenze.A essere interessati a questa particolare casistica sono 4 specifici modelli ISA per i quali le Istruzioni Parte Generale (par. 2.3, lett. c) e le avvertenze dei singoli modelli prevedono un’espressa deroga al criterio ordinario di monitoraggio dei ricavi. Ai fini dell’applicazione di tali ISA, la dimensione economica non è commisurata solo ai ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, ma include anche la variazione delle rimanenze di magazzino. I ricavi rilevanti devono quindi essere determinati sommando ai ricavi tipici il valore delle rimanenze finali e sottraendo le esistenze iniziali, valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir.Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, posto che i modelli ISA interessati ricomprendono un vasto perimetro di attività. Il primo è l’ISA EG40U,...