Come noto, ai sensi dell'art. 170 C.C. l'esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Al riguardo, si deve precisare che la Suprema Corte, dopo alcuni arresti (Cass. sentt. 19667/2014, 15354/2015 e 10794/2016) secondo cui l'esecuzione ex art. 170 C.C. sarebbe estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 C.C., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. 23876/2015). Di conseguenza, il debitore deve necessariamente dimostrare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, e che il debito è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.
Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori, quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della...