Iscrizione previdenziale delle ostetriche, un parto burocratico
Le ostetriche libere professioniste si trovano in una situazione singolare: devono aprire la partita Iva e iscriversi, ai fini previdenziali, alla Gestione Commercianti dell’Inps.
La L. 249/1990 ha soppresso la Cassa previdenziale delle Ostetriche (ENPAO) e ha disposto l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti. La L. 335/1995, che introduce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i liberi professionisti privi di copertura previdenziale, non chiariva se le ostetriche vi potessero rientrare.La circolare Inps 1.07.2020, n. 79 ha stabilito che la Gestione Commercianti deve essere considerata la gestione naturale delle ostetriche libere professioniste. Tuttavia, alcune sedi territoriali Inps hanno iscritto le ostetriche alla Gestione Commercianti, altre alla Gestione Separata, creando difformità di comportamenti. Ciò premesso, siffatta classificazione presenta diverse incongruenze:- le ostetriche, pur essendo libere professioniste, sono assimilate ai “commercianti”;- se applicano il regime forfetario, non possono beneficiare della riduzione del 35% della contribuzione ordinaria, prevista per le attività d’impresa. L’agevolazione non si applica, infatti, poiché l’attività delle ostetriche non è considerata attività d’impresa iscritta alla Camera di Commercio; - chi svolge contemporaneamente attività libera professionale e lavoro dipendente deve iscriversi alla Gestione Separata. Peraltro, nonostante la circolare Inps n. 29/2015 abbia esteso il regime contributivo agevolato anche ai lavoratori autonomi, l’Istituto ha avviato procedimenti di recupero verso chi lo ha applicato, escludendo le ostetriche dal...