È da ricordare che, l’art. 1, cc. 386-400 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) aveva previsto l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro). L’indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. In seguito, la L. 213/2023 ha riconosciuto a regime l’Iscro.L’Iscro viene erogata dall’Inps, previa domanda, da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 del Tuir.L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) di cui al D.L. 48/2023; c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% (anziché al 50%) della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (anziché 8.145 euro), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al...