Per ISCRO e DIS-COLL, la mancata iscrizione alla Gestione Separata non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa, se è stato assolto l’obbligo contributivo. Lo ha precisato l’Inps, con messaggio n. 1129/2026, ricordando che l’indennità ISCRO, riguarda coloro che sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335 ed esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 del Tuir. L’Istituto ricorda che, nella circolare n. 84/2024, era stato chiarito che i destinatari della misura in trattazione sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.In maniera specifica, per quanto concerne il requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata, era stato precisato che la stessa deve essere formalizzata, ai sensi dell’art. 2, cc. 26 e 27 L. 335/1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.Discorso simile, va fatto per la DIS-COLL; infatti, l’art. 15 D.Lgs. 22/2015 e successive modificazioni che ha introdotto la prestazione di disoccupazione citata a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli...