La determinazione del nucleo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE per le donne vittime di violenza si fonda su un’architettura normativa complessa, che richiede una lettura coordinata delle fonti, necessaria per garantire l'accesso alle prestazioni agevolate in contesti di violenza domestica. Il fulcro del sistema è rappresentato dalla deroga ai criteri ordinari di composizione del nucleo familiare, finalizzata a neutralizzare la capacità reddituale e patrimoniale del soggetto maltrattante, la cui inclusione comprometterebbe il godimento di diritti soggettivi fondamentali della vittima.In via generale, l'art. 3 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 stabilisce il principio generale di inclusione, nel nucleo familiare, del coniuge anche non convivente, salvo ipotesi tassative di esclusione. In particolare, l'art. 3, c. 3, lett. a) consente lo sdoppiamento del nucleo solo in presenza di un provvedimento giudiziale di separazione o di allontanamento dalla residenza familiare. Tale impianto, tuttavia, mal si concilia con l’urgenza di tutela economica della vittima nel momento immediatamente successivo alla fuoriuscita dal contesto di violenza. In tale quadro si inserisce l’art. 473-bis.22 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, che attribuisce al Giudice il potere di adottare provvedimenti indifferibili, anche inaudita altera parte, in presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Il decreto emesso ai sensi di tale disposizione, pur avendo natura interinale e...