L'isopensione potrà avere una durata massima di 7 anni (anziché 4) anche nel periodo che va dal 1.01.2021 fino al 31.12.2023: lo ha chiarito l'Inps nel messaggio n. 227/2021 che illustra la novità introdotta nell'art. 1, c. 345 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Per le aziende e i lavoratori a fine carriera che vogliono chiudere il rapporto di lavoro in anticipo rispetto ai requisiti previsti dalla Legge Fornero, dal 2013 è previsto uno strumento denominato “esodo dei lavoratori anziani”. Introdotto dalla stessa riforma Fornero, può essere utilizzato solo dalle aziende che occupano in media più di 15 dipendenti e che abbiano raggiunto un accordo con l'Inps e con i sindacati.
Il meccanismo previsto inizialmente dalla legge consentiva un anticipo dell'età pensionabile sino a un massimo di 4 anni rispetto alla normativa in essere, a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (definito appunto “isopensione”) per l'intero periodo di esodo e fino al raggiungimento della pensione stessa. Oltre all'assegno, l'azienda dovrà versare anche la relativa copertura contributiva per garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo ed evitare che l'importo della futura pensione del lavoratore...