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Lavoro 14 Marzo 2019

Ispettori nelle esposizioni deboli e sporadiche all'amianto


Per attività che comportano esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (ESEDI) il datore di lavoro ha l'obbligo di attenersi al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la valutazione dei rischi, derogando tuttavia rispetto alle misure di prevenzione e protezione, alla notifica all'organo di vigilanza, alla sorveglianza sanitaria e all'istituzione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio. La semplificazione è giustificata a condizione che le attività sporadiche espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre e che le condizioni operative producano un rischio di livello medio confrontabile con quello ritenuto accettabile per la popolazione generale. La C.M. Lavoro 25.01.2011 ha precisato gli orientamenti pratici e tracciato il perimetro delle attività ESEDI in funzione della frequenza degli interventi e della contestuale limitata intensità dei livelli di esposizione inalatoria dei lavoratori. Si tratta, in particolare, di attività svolte per un periodo massimo di 30 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell'operatore, con un massimo di 2 interventi al mese e un livello massimo di esposizione pari a 10 F/L rilevato nell'arco di 8 ore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e se...

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