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Diritto
21 Dicembre 2020
Istanza di trattazione o trapasso da coronavirus
Nel silenzio del legislatore, ad avviso di chi scrive è fondamentale tenere viva la controversia e provvedere al deposito in Commissione Tributaria entro il 31.12.2020, al fine di evitare una declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
In questo difficile 2020, la pandemia rischia di fare dimenticare tutta una serie di altre pericolosissime scadenze, tra cui spicca quella introdotta dell’art. 6, c. 13, D.L. 119/2018 (conv. in L. 17.12.2018, n. 139): “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto”. Tutti sappiamo che il processo tributario si conclude con la pubblicazione della sentenza. Ma vi sono casi in cui, per le più diverse ragioni, il processo subisce un arresto. Quando, a seguito di un'interruzione del processo, le parti diventano inattive e non portano più avanti la domanda, la legge ha previsto che il processo si possa concludere in anticipo “per inattività delle parti” (art. 45, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546). Cause di inattività sono quando la parte non provvede a proseguire o riassumere o integrare il giudizio entro il termine perentorio individuato dalla legge o dal giudice. A queste fattispecie si affianca anche la cessazione della materia del contendere (art. 46, D.Lgs. 546/1992) che estingue il giudizio “nei casi di definizione delle pendenze tributarie ...". In tutti questi casi il processo è dichiarato estinto. Questa la cornice di riferimento.
Se abbiamo usufruito delle misure previste nel D.L. 119/2018 ottemperando a quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 6 il processo resta sospeso fino al 31.12.2020. Nel...