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Diritto 02 Marzo 2021

Istanza per la rottamazione come rinuncia alla prescrizione

Secondo il Tribunale di Roma (sent. 6602/2020) la presentazione della domanda produrrebbe tale effetto implicito.

Una società impugnava davanti al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro una cartella di pagamento e diversi avvisi di addebito emessi dall'Inps. Tra i motivi del ricorso, la ricorrente sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, unitamente ad altre doglianze, e negli allegati al ricorso produceva la documentazione inerente alla comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva espresso l'accoglimento della richiesta di definizione agevolata, presentata nel 2019 con riferimento alla cartella di pagamento e ai 3 avvisi di addebito impugnati nel giudizio. Il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che tra la documentazione allegata figurava anche la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale era stata accolta la richiesta di definizione agevolata: l'accesso alla procedura in questione costituisce implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata. Tale conclusione, ad avviso del giudice di merito, troverebbe conferma nell'orientamento della Corte di Cassazione i cui principi sarebbero applicabili anche alla nuova procedura di definizione agevolata richiesta e ottenuta dalla società ricorrente. Secondo la Cassazione, infatti, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore ex art. 1, c. 2-ter D.L. 78/1998, conv., con modif., dalla L. 176/1998 (benché corredata dalla...

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