L'art. 6 prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate tra il 15.08 e fino al 31.12.2020, in favore di lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso lo stesso datore di lavoro. Si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nello stesso arco temporale; sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L'incentivo spetta per un periodo non superiore a 6 mesi.
L'art. 7 prevede l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15.08.2020 e il 31.12.2020; l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi. Hanno accesso al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Anche se la formulazione testuale della norma fa genericamente riferimento ai “datori”, l'Inps precisa che la misura è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati in considerazione della specificità degli incentivi all'assunzione e della finalità della previsione normativa....