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Enti locali
14 Luglio 2025
Iva e compensazione finanziaria pubblica per calmierazione tariffaria
Un’importante e innovativa sentenza della Corte di Giustizia UE circoscrive l’applicazione dell’Iva alle sovvenzioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti dall’utenza al sovvenzionato.
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 8.05.2025, causa C-615/23, è tornata a esprimersi sul perimetro di applicazione dell’art. 73 della Direttiva 2006/112/Ce, norma comunitaria che estende la base imponibile Iva alle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. La norma domestica di recepimento del dettato comunitario è l’art. 13 D.P.R. 633/1972 che comprende nella base imponibile le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.Si tratta di argomento molto complesso che sovente riguarda gli enti locali quali erogatori, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, di contributi a imprese svolgenti servizi pubblici a favore dell’utenza a prezzo calmierato. Il caso trattato dalla Corte, infatti, riguarda proprio una compensazione versata da un ente locale al prestatore di servizi per coprire i costi sostenuti e la relativa indagine, determinante per la decisione, circa il nesso diretto tra la compensazione e i servizi forniti.Il contenzioso è nato tra l’autorità fiscale polacca e una società operante nel settore del trasporto passeggeri in un contesto tipico, rispetto al quale nemmeno l’Italia fa eccezione: la società conclude, in qualità di operatore, con un ente locale, l’organizzatore, contratti di prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo. Nell’ambito dell’attività prevista, la società sarebbe remunerata, in particolare, con la vendita di titoli di trasporto il cui...