Iva e imposte dirette su e-bike in welfare aziendale
Secondo l’Agenzia delle Entrate, e-bike ai dipendenti in leasing sono velocipedi, Iva indetraibile in welfare, esenzione Irpef solo se il piano non è personalizzabile.
La risposta all’interpello n. 41/2026 affronta il trattamento fiscale ai fini Iva, imposte dirette e Irap di un piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti di e-bike “acquistate in leasing dal datore di lavoro”.E-bike: velocipedi e non veicoli a motore - L’Agenzia, richiamando l’art. 50 del Codice della Strada e la normativa UE (Reg. UE 168/2013), conferma che le e-bike con potenza massima di 0,25 kW e assistenza fino a 25 km/h sono “velocipedi” e non “veicoli stradali a motore”. Di conseguenza, non si applicano le limitazioni alla detraibilità Iva previste dall’art. 19-bis1, c. 1, lett. c) e d) D.P.R. 633/1972, né i limiti di deducibilità dei costi di cui all’art. 164 del Tuir.Trattamento Iva: distinzione tra uso strumentale e welfare - Per le e-bike utilizzate come beni strumentali aziendali (ad esempio, per spostamenti interni o missioni di lavoro), l’Iva sui canoni di leasing è detraibile secondo la regola generale dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, purché il bene sia effettivamente inerente all’attività e impiegato per operazioni che danno diritto alla detrazione.Diverso il caso delle e-bike assegnate ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare. Qui, l’Agenzia richiama l’art. 3, c. 3 D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 11 L. 22.03.1995, n. 85, che esclude dal campo Iva le prestazioni gratuite a favore del personale dipendente per finalità di utilità sociale (mense, trasporti, attività...