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IVA 22 Giugno 2026

Iva non dovuta: il dimenticato rimedio dell’art. 26, c. 7

Quando l’Iva è addebitata in fattura pur non essendo dovuta, il recupero può seguire la via correttiva dell’art. 26, c. 7 D.P.R. 633/1972, più rapida del rimborso ex art. 30-ter: l’imposta estranea al tributo si riduce a errore materiale.

Nel caso di fattura con base imponibile erroneamente assoggettata a Iva e assolta dal cedente, insorge la questione del recupero dell’Iva indebitamente versata da parte del cedente/prestatore.La norma di più immediato raccordo appare essere l’art. 30-ter D.P.R. 633/1972. Tuttavia, nel caso di restituzione spontanea dell’Iva da parte del cedente/prestatore e regolarizzazione della detrazione dell’Iva non dovuta da parte del cessionario/committente con il ricorso, ad esempio, allo strumento del ravvedimento operoso, va verificata però la possibilità di poter ricorrere all’opzione correttiva prospettata dall’art. 26, c. 7 D.P.R. 633/1972. La verifica esegetica del ricorso a tale più tempestiva soluzione di ripristino della legalità dell’imposta (in luogo della più farraginosa istanza di rimborso inoltrata all’Agenzia delle Entrate) deve sempre dipartire dalla verifica concettuale di “Iva non dovuta”.Per costante indirizzo giurisprudenziale comunitario e nazionale l’Iva non dovuta è l’Iva che non riassume il paradigma di tale natura in virtù della sua estraneità alle regole fiscali di governo delle operazioni. Se, ad esempio, un’operazione non è soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo (in quanto non catalogabile come cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972), l’eventuale base imponibile ivata non genera sul piano giuridico alcun simmetrico rapporto di Iva a credito/Iva a debito. Si...

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