Tra tali cause estintive della fideiussione spicca quella prevista dall’art. 1957 c.c., la cui rubricazione “scadenza dell’obbligazione principale”, fa presagire lo stretto legame sussistente tra esercizio del diritto e decorso del tempo. La predetta norma, infatti, dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La ratio di tale norma va ricercata nel carattere sussidiario che contraddistingue l’obbligazione fideiussoria c.d. ordinaria. Infatti, il legislatore introduce a carico del creditore l’onere di attivarsi precipuamente nei confronti del debitore principale, tramite l’introduzione di specifiche istanze. Tale attivazione rappresenta condizione essenziale per l’efficacia dell’obbligazione di garanzia che lega creditore e fideiussore, appunto, sussidiaria all’obbligazione principale. Differiscono dal predetto negozio fideiussorio c.d. ordinario - investendo di converso anche la possibile inefficacia dell’estinzione ex art. 1957 c.c. - la fideiussione omnibus e il contratto autonomo di garanzia. La prima tipologia contrattuale di garanzia, infatti, è contraddistinta dall’assunzione, da parte del fideiussore, di una garanzia onnicomprensiva dei debiti, presenti e futuri, vantati dal debitore nei...