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Diritto 25 Maggio 2023

L’estinzione della fideiussione

Il legislatore ha disciplinato agli artt. 1955-1957 c.c. le cause di estinzione del rapporto obbligatorio fideiussorio.

Tra tali cause estintive della fideiussione spicca quella prevista dall’art. 1957 c.c., la cui rubricazione “scadenza dell’obbligazione principale”, fa presagire lo stretto legame sussistente tra esercizio del diritto e decorso del tempo. La predetta norma, infatti, dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La ratio di tale norma va ricercata nel carattere sussidiario che contraddistingue l’obbligazione fideiussoria c.d. ordinaria. Infatti, il legislatore introduce a carico del creditore l’onere di attivarsi precipuamente nei confronti del debitore principale, tramite l’introduzione di specifiche istanze. Tale attivazione rappresenta condizione essenziale per l’efficacia dell’obbligazione di garanzia che lega creditore e fideiussore, appunto, sussidiaria all’obbligazione principale. Differiscono dal predetto negozio fideiussorio c.d. ordinario - investendo di converso anche la possibile inefficacia dell’estinzione ex art. 1957 c.c. - la fideiussione omnibus e il contratto autonomo di garanzia. La prima tipologia contrattuale di garanzia, infatti, è contraddistinta dall’assunzione, da parte del fideiussore, di una garanzia onnicomprensiva dei debiti, presenti e futuri, vantati dal debitore nei...

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