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Diritto
25 Settembre 2020
La buona fede in operazioni oggettivamente inesistenti
Nessun rilievo può essere conferito alla presunta convinzione di operare correttamente, attesa l’evidente assenza
dell’operazione economica contestata.
Chiamata a pronunciarsi in merito a un'evidente ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la V^ Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 18766, depositata il 10.12.2019) ha avuto modo di chiarire che, al cospetto di operazioni totalmente prive di un substrato fattuale (oggettivamente inesistenti), esula dal contesto dell’onere probatorio incombente sull'Amministrazione Finanziaria la attestazione e valutazione dell'eventuale buona fede del contribuente, in ordine ad una sua (in)consapevole partecipazione al disegno fraudolento in materia di evasione d’imposta. Tale assunto fa leva sul fatto che l’inesistenza oggettiva e “non controversa” dell’operazione, attesterebbe già in maniera sufficiente che il contribuente si ritrovi necessariamente a conoscenza dell'insussistenza di una attività fatturata. La fatturazione, in tal caso, rappresenterebbe un'artata rappresentazione cartolare di avvenimenti mai accaduti e di conseguenza comporterebbe l'inesistenza del diritto alla detrazione delle imposte computabili con riferimento a tali fatturazioni fittizie.
In tale ambito, il regime probatorio applicabile deve sottostare a regole ben precise, che consentano agli organi di controllo di soddisfare le esigenze probatorie, anche ricorrendo a elementi di carattere indiziario in ordine all'oggettiva inesistenza delle operazioni; contra, spetterebbe al contribuente attestarne...