La cancellazione della società salva i residui attivi non liquidati
Com’è noto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione immediata della medesima, anche nel caso dovessero residuare dei rapporti pendenti.
Le Sezioni Unite con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2013 hanno stabilito che, per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. 6/2003, la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’effetto estintivo non solo per le società di capitali ai sensi del vigente art. 2495 c.c., ma anche per le società di persone nonostante l’art. 2312 c.c. non abbia subito modifiche in quanto “ragioni logiche e sistematiche inducono a uniformare la disciplina dei diversi tipi di società. L’effetto espansivo si impone come ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone in adesione ad una lettura costituzionalmente orientata della norma”. Tale efficacia costitutiva della cancellazione si genera in capo alla società anche qualora non tutti i rapporti giuridici e patrimoniali siano stati definiti nel corso della liquidazione, per cui si pone il problema della sorte dei debiti e dei crediti residui in ordine ai quali il legislatore ha previsto una disciplina, peraltro parziale, con esclusivo riferimento ai residui passivi della società, omettendo indicazioni specifiche per i residui attivi. Secondo l’opinione giurisprudenziale e dottrinale comune, si trasferiscono agli ex soci secondo le medesime dinamiche del fenomeno successorio alla base del trasferimento dei residui passivi. Tuttavia, per i residui attivi, secondo il primo filone giurisprudenziale (Cass. SS.UU. sentenze 12.03.2013, nn. 6070, 6071 e 6072) si dovevano...