Con la sentenza 13.02.2018, n. 1558/2018 il Tribunale di Napoli ha chiarito alcuni aspetti della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese, condannando la banca convenuta alla ripetizione di quanto illegittimamente percepito.
Secondo una delle parti del giudizio, poiché nel caso di specie il tasso di mora era parametrato al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, ossia a un tasso variabile, per verificare se gli interessi di mora fossero usurari occorreva riferirsi alla soglia per i mutui a tasso variabile, che è inferiore. Il Tribunale partenopeo non ha condiviso l'impostazione, asserendo che non esiste una soglia specificamente individuata per gli interessi moratori, ma ne esiste una solo per i corrispettivi, per le varie categorie di operazioni. Come affermato dalla Cass. 23192/2017, il tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi, sia quelli moratori; pertanto, il tasso degli interessi moratori incontra lo stesso limite di quello degli interessi corrispettivi. Del resto, prosegue il Tribunale, il fatto che il tasso moratorio sia variabile non rende certo il mutuo a tasso variabile, perché la soglia concepita per questo genere di rapporto riguarda solo gli interessi corrispettivi.
Inoltre, nel caso affrontato, l'art. 5.3 del relativo contratto di mutuo stabiliva che gli interessi di mora fossero dovuti su ogni somma a...