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Diritto 19 Marzo 2020

La Cassazione ritorna sull'obbligo di contraddittorio preventivo

Secondo la Suprema Corte, l'accesso al depositario delle scritture contabili è assimilato a quello nella sede della società.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per un riepilogo sul tanto contestato obbligo di contraddittorio preventivo dell'Amministrazione Finanziaria. Il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), introducendo l'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, ha tentato di colmare le evidenti lacune create sia dalla normativa, sia dalla giurisprudenza con una norma che entrerà in vigore il 1.07.2020, ma che fa certamente discutere per una serie di esclusioni che, con molta probabilità, la renderanno del tutto inutile. Come noto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, a Sezioni Unite, ha tracciato un chiaro confine per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 12, c. 7 dello Statuto del Contribuente. Nel far ciò, tuttavia, ha creato un'inaccettabile disparità di trattamento tra accertamenti aventi a oggetto tributi armonizzati e non armonizzati, oltre a confermare la netta distinzione tra accertamenti presso i locali del contribuente e accertamenti “a tavolino”. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, la Suprema Corte, sez. V, con la sentenza n. 701/2019, ha esteso anche ai tributi non armonizzati quanto già previsto per i tributi armonizzati, introducendo il principio di equivalenza, ossia un principio per cui le modalità previste per l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di...

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