Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Giugno 2026
La Cassazione sul danno da perdita di chance del lavoratore
La Cassazione, con ordinanza 20.01.2026, n. 1235, ha fornito una chiave di lettura chiara sulla particolare circostanza di obiettivi non fissati da parte del datore di lavoro, che hanno impedito ai lavoratori di concorrere alla relativa premialità.
Il caso trattato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 1235/2026 per quanto peculiare, ma non così raro, è la premialità legata a obiettivi, nel caso specifico specificata in accordo sindacale del 2003, e riguarda la mancata fissazione per i ricorrenti degli obiettivi previsti dall’accordo, per le annualità 2013-2014.La fissazione degli obiettivi che consentono la concorrenza alla premialità aziendale, siano essi di carattere sindacalmente condiviso (e questi di solito portano anche a un particolare trattamento fiscale e contributivo dei premi di risultato), ma anche fissati unilateralmente dall’azienda, comporta un’occasione di integrazione della normale retribuzione, su cui il personale certamente fa affidamento.Nel caso in esame, il datore di lavoro non aveva a priori assegnato gli obiettivi che, ove raggiunti, avrebbero dato luogo alla erogazione premiale. Il ricorso è stato basato sulla circostanza che, in assenza di tale assegnazione degli obiettivi, i lavoratori hanno visto mortificato il diritto a concorrere; pertanto, vi sarebbe stato il cosiddetto danno da perdita di chance.Di fatto la Suprema Corte, confermando l’orientamento già espresso dalla Corte d’Appello, dà torto ai ricorrenti, poiché non basta la circostanza di non aver visto fissati gli obiettivi per poter reclamare la conseguente e presunta premialità, ma bisogna fornire elementi probatori atti a dare ragionevole contezza del fatto che tali obiettivi sarebbero stati ragionevolmente...