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Accertamento, riscossione e contenzioso 28 Maggio 2026

La CEDU, il domicilio, il Diritto e la nomofilachia

La Corte EDU ha sancito che la normativa tributaria italiana non rispetta la CEDU. Secondo una parte della Corte di Cassazione la normativa italiana rispetta la CEDU. Alcune riflessioni sul tema.

Con le sentenze della Corte EDU 6.02.2025, n. 36617/18 (Italgomme) e del giorno 11.12.2025 (Agrisud), lo Stato italiano è stato sanzionato per violazione dell’art. 8 della CEDU. Nel diritto tributario i verificatori fiscali possono accedere nei luoghi di esercizio delle attività economiche sulla base di un elevato tasso di discrezionalità che finisce per tramutarsi in libero arbitrio. Il soggetto che subisce le indagini fiscali è privo di difese, pertanto in balìa dei verificatori fiscali. La Corte EDU ha chiesto di modificare la normativa italiana per renderla conforme alla CEDU. Un orientamento della Corte di Cassazione ha statuito che le sentenze della Corte EDU non hanno indicato una generale violazione della CEDU da parte della normativa italiana perché occorre valutare la situazione caso per caso. Secondo il prefato orientamento, se nell’autorizzazione all’accesso esiste la motivazione, se l’oggetto è delineato, se le tempistiche sono rispettate e se non si eseguono le cosiddette fishing expedition ergo l’accesso al domicilio è valido. Innanzitutto, la motivazione delle autorizzazioni agli accessi, come le motivazioni degli atti di accertamento, non sono solo un segno linguistico né un getto di inchiostro. La motivazione deve essere specifica, quantitativamente e qualitativamente sufficiente non, come spesso si vede, costituita da frasi generiche da copia e incolla. Poi, sembra stridente che la Corte di Cassazione, portatrice della funzione...

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