Una particolare forma di certificazione dei contratti riguarda gli ambienti confinati e a forte rischio di inquinamento.
Possono riguardare settori del tutto marginali come lo spurgo delle fogne o la pulizia dei camini, ma anche ambiti ben più rilevanti sul piano tecnico ed economico, basti pensare ai contratti di appalto in settori vitali come lo sfruttamento del petrolio, del gas o altra fonte energetica.
In considerazione di uno spettro così ampio, è preliminarmente opportuno capire la distinzione tra “luoghi sospetti di inquinamento” e “luoghi confinati”. I primi sono indicati dall’art. 66, c. 1 D.Lgs. 81/2008 che li identifica nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, nelle fosse, nelle gallerie e, in generale, negli ambienti, nei recipienti e nelle condutture da dove possono promanare gas deleteri; i secondi, invece sono contenuti nell’allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e concernono silos, serbatoi, canalizzazioni, tubazioni, ecc.
Naturalmente, l’attività lavorativa in settori così delicati, secondo il D.P.R. 177/2011 può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati che posseggano determinate caratteristiche:
integrale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Ciò significa una scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza generali o specifiche dei singoli...