L’operazione di cessione d’azienda o di un ramo d'azienda è disciplinata in primo luogo da alcune disposizioni del Codice Civile ed in particolare dalle seguenti:
art. 2556, che impone, ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione d’azienda, la forma scritta dell’atto di trasferimento della stessa e l’iscrizione presso il registro delle imprese entro 30 giorni;
art. 2557, che contiene il divieto di concorrenza;
art. 2558, relativo alla successione nei contratti;
art. 2559, in merito alla sorte dei crediti connessi all’azienda trasferita;
art. 2560, relativo ai debiti esistenti in capo all’azienda ceduta.
Focalizzando questo intervento sul divieto di concorrenza, l’art. 2557, c. 1, c.c. prevede un importante principio a tutela dell’acquirente dell’azienda, consistente nel divieto per il cedente di iniziare una nuova attività d’impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La durata di tale divieto non può comunque eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento. La ratio del divieto è naturalmente quella di tutelare l’acquirente, il quale solitamente corrisponde una somma a titolo di avviamento, consistente nella speranza di ottenere in futuro redditi simili a quelli del precedente titolare, e che potrebbe essere gravemente danneggiato da...