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Diritto 07 Settembre 2022

La cessione d'azienda e il divieto di concorrenza

La cessione di azienda è disciplinata da alcune disposizioni del Codice Civile che impongono alcuni vincoli in materia di divieto di concorrenza.

L’operazione di cessione d’azienda o di un ramo d'azienda è disciplinata in primo luogo da alcune disposizioni del Codice Civile ed in particolare dalle seguenti: art. 2556, che impone, ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione d’azienda, la forma scritta dell’atto di trasferimento della stessa e l’iscrizione presso il registro delle imprese entro 30 giorni; art. 2557, che contiene il divieto di concorrenza; art. 2558, relativo alla successione nei contratti; art. 2559, in merito alla sorte dei crediti connessi all’azienda trasferita; art. 2560, relativo ai debiti esistenti in capo all’azienda ceduta. Focalizzando questo intervento sul divieto di concorrenza, l’art. 2557, c. 1, c.c. prevede un importante principio a tutela dell’acquirente dell’azienda, consistente nel divieto per il cedente di iniziare una nuova attività d’impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La durata di tale divieto non può comunque eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento. La ratio del divieto è naturalmente quella di tutelare l’acquirente, il quale solitamente corrisponde una somma a titolo di avviamento, consistente nella speranza di ottenere in futuro redditi simili a quelli del precedente titolare, e che potrebbe essere gravemente danneggiato da...

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