RICERCA ARTICOLI
Diritto 17 Febbraio 2023

La chiamata in causa del terzo dopo la riforma

Quando deve esser chiesta la chiamata in causa del terzo e quando il giudice fissa l’eventuale nuova udienza in caso di autorizzazione alla chiamata? La nuova normativa prevede 2 termini distinti perché il giudice provveda.

Ai sensi del novellato art. 269 c.p.c. il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e, contestualmente, chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata del terzo nel rispetto del termine di cui all’art. 163-bis (120 giorni tra notifica e udienza). Il giudice istruttore nel termine previsto dall’art. 171-bis (15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto) provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Secondo il combinato disposto degli articoli citati il giudice, una volta iscritta a ruolo la causa, dovrebbe segnarsi il termine di 55 giorni a ritroso dall’udienza fissata (ovvero, se si preferisce, 15 giorni dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto) per fare le valutazioni indicate dall’art. 171-bis (integrazione del contraddittorio, nullità della citazione, regolarità del contraddittorio, integrazione della domanda riconvenzionale, autorizzazione alla citazione del terzo, declaratoria di contumacia, concessione di termine per rilascio della procura o delle autorizzazioni mancanti, notifica al contumace delle domande riconvenzionali). Pertanto, entro il termine sopra indicato dovrebbe essere fissata la nuova udienza con slittamento dei termini previsti dall’art. 171-ter a far data dalla nuova udienza. Sennonché, secondo quanto previsto...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.