Procedure concorsuali 28 Febbraio 2024

La compensazione nell’ambito delle procedure concorsuali

Per effetto di questa disciplina si verifica una deroga alla par condicio nella misura in cui il debitore realizza pienamente il proprio credito mediante l’estinzione del proprio debito nei confronti della massa.

Affinché si possa verificare la reciproca estinzione per compensazione delle situazioni giuridiche contrapposte, assumono rilevanza 3 momenti che, pur potendo coincidere, possono anche evolversi in successione temporale, e cioè: il momento genetico del credito; il momento della verificazione dei presupposti del fatto estintivo, individuati dall'art. 1243 c.c., oltre che nella certezza già conseguente al fatto genetico, nella liquidità ed esigibilità, momento nel quale si rende operativo l'effetto estintivo; il momento della deduzione della compensazione ad opera della parte interessata. La principale novità del Codice della crisi rispetto alla previgente legge fallimentare riguarda la disciplina della compensazione dei crediti della procedura con controcrediti acquistati dal soggetto in bonis successivamente al deposito della domanda cui è conseguita l’apertura della procedura (compensazione c.d. "triangolare"). In passato, l’art. 56, c. 2 L.F. escludeva la possibilità di una simile compensazione solo in relazione a crediti non scaduti acquistati nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o successivamente alla dichiarazione stessa. Si riteneva quindi, di contro, che fosse ammissibile la compensazione con crediti già scaduti che fossero stati acquistati nel periodo sospetto o dopo l’apertura del fallimento. In altri termini, il cessionario del...

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