Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Aprile 2025
La compensazione tra soggetti diversi non è mai ammessa
La Cassazione (ord. 10.04.2025, n. 9391) si è pronunciata su una ritenuta violazione degli artt. 8 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997 in materia di compensazione tra soggetti diversi di crediti erariali.
Nella controversia trattata nell’ordinanza n. 9391/2025 la peculiarità del caso era rappresentata dall’effettiva esistenza del credito compensato e dalla correlata mancanza di un danno patito dall’Erario. Con l'atto impugnato l'Amministrazione aveva recuperato i crediti di imposta ritenuti indebitamente compensati dalla società contribuente, in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto non spettanti, alla luce di quanto rappresentato nella risoluzione 25.11.2017, n. 140/E in ordine alla possibilità che, avvenuto l'accollo del debito d'imposta altrui, lo stesso possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell'accollante.A tale specifico proposito la Corte di Cassazione (Cassazione n. 35094/2023) ha già avuto modo di rappresentare che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendosi derogare al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né, sempre per la giurisprudenza della Cassazione, tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, c. 1 L. 212/2000, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti, mai emanati, l'estensione di tale istituto ai tributi per i...