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Diritto
24 Settembre 2021
La completezza dei documenti non è un mero cavillo
Il caso della scheda carburante: l’irregolare compilazione comporta una serie di preclusioni, che non possono ritenersi sanate nemmeno dalla contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.
Non è possibile procedere alla deduzione di spese, correlate a consumi di carburante per autotrazione, né può essere ritenuta detraibile dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto, qualora le c.d. "schede carburante", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, risultino compilate in maniera non conforme alle prescrizioni di legge o non risultino complete in ogni loro parte, oltre che debitamente sottoscritte.
La corretta osservanza delle prescrizioni formali descritte non ammetterebbe in tal caso nessuna procedura equipollente, idonea a sanare le irregolarità citate, che non possono ragionevolmente neanche ritenersi sanate dalla sola contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.
I principi espressi, incentrati sulla rilevanza della correttezza e completezza dei documenti fiscali ha costituito oggetto di un recente intervento della Cassazione, contenuto nell’ordinanza 13.08.2021, n. 22897. L’intervento si concentra sulla rilevanza probatoria della cennata scheda carburante, quale documento idoneo a dimostrare, attraverso le informazioni riportate, il sostenimento di una spesa complessivamente dotata di rilevanza fiscale (sia per l’imposizione diretta, che indiretta). Nello specifico, la documentazione degli acquisti in argomento risulta assoggettata storicamente a una disciplina peculiare, rispetto a quella ordinaria contenuta nel D.P.R. 633/1972, avuto...