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Diritto 03 Settembre 2021

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

La recente disposizione di legge che differisce ulteriormente l’entrata in vigore di una parte essenziale del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCI), istituisce al tempo stesso un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento.

Con il D.L. approvato dal CdM il 5 agosto si interviene sulle misure per fronteggiare la situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, riconoscendo che i relativi effetti si protrarranno per un lasso di tempo non breve e una volta esauriti gli interventi pubblici di sostegno che hanno mitigato le difficoltà create alle imprese, molte di queste non saranno in grado di conservare la propria continuità aziendale.
In tale cornice, a fronte della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto prevede diversi interventi, tra cui:
  • il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del CCII (D. Lgs. 12.01.2019, n. 14), già posposta all’01.09.2021. Infatti, in assenza del rinvio, l’imminente entrata in vigore del CCII, con la natura fortemente innovativa e la complessità dei meccanismi previsti, non consentirebbe nella gestione della crisi la gradualità che è richiesta dalla situazione emergenziale e rischierebbe di creare incertezze applicative in un momento in cui è indispensabile la massima stabilità nell’individuazione delle norme. Il rinvio è inoltre necessario per adeguare alla direttiva 2019/1023 gli istituti previsti dal CCII;
  • il rinvio al 31.12.2023 delle disposizioni del CCII sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta;
  • l’introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà per il loro risanamento.
Di particolare rilevanza l’istituzione della composizione negoziata della crisi. Con tale strumento, la cui disponibilità è prevista dal 15.11.2021, l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla C.C.I.A.A. del capoluogo della Regione ove si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Compito dell’esperto è di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di suoi rami.
  • Istanza. L’istanza per la nomina dell’esperto, corredata della documentazione richiesta dall’art. 5, c. 3, deve essere presentata tramite l’apposita piattaforma telematica nazionale istituita dall’art. 3 del D.L., accessibile attraverso il sito di ciascuna C.C.I.A.A., dove sono resi disponibili anche una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alla esigenze delle micro e PMI, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Nell’istanza l’imprenditore può richiedere la concessione di misure protettive che pongano al riparo il suo patrimonio da azioni esecutive e cautelari dei creditori (lavoratori esclusi).
  • Esperto. La nomina avviene entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, a cura di una commissione costituita presso la C.C.I.A.A. di ogni capoluogo di Regione, scegliendo l’esperto da un elenco nel quale, su richiesta, potranno essere inseriti, purché in possesso della specifica formazione richiesta dal Ministero della Giustizia:
    • gli iscritti da 5 o più anni agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili,  degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Per avvocati e consulenti del lavoro è inoltre richiesto che la competenza sia dimostrata da specifica documentazione attestante l’esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale.
    • coloro che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione conclusesi positivamente.
  • Durata incarico. Di norma, entro massimo 180 giorni, l’esperto redige una relazione finale che trasmette all’imprenditore e, in presenza di misure protettive e cautelari, al tribunale, al fine di far cessare gli effetti delle misure concesse.
  • Effetti. Fino alla conclusione della trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
  • Conclusione trattative. Le diverse possibilità di definizione della procedura sono previste all’art. 11 del D.L.
  • Responsabilità organo di controllo. Grava su tale organo l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza. La segnalazione tempestiva e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 C.C.