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Lavoro 21 Settembre 2018

La conciliazione in sede sindacale


Tra le “sedi protette” in seno alle quali il lavoratore può esprimere liberamente la sua volontà negoziale e sottoscrivere accordi inoppugnabili, quella sindacale è forse, numericamente, la più rilevante. Disciplinata dall’art. 411 cpc, tale procedura conciliativa prevede sostanzialmente, ad accordo raggiunto, un duplice deposito del verbale: uno a cura di una delle parti o del sindacato che assiste il lavoratore, all’Ispettorato territoriale del lavoro, per l’accertamento della sua autenticità; l’altro nella cancelleria del Tribunale competente per l’ottenimento del decreto di esecutività. Come anche ribadito dalla nota del Ministero del lavoro 22.03.2016, n. 5755, sono richiesti 2 requisiti essenziali. Il primo consiste nell’effettiva assistenza che l’associazione sindacale presta al lavoratore. A tal fine è necessario valutare se, in base alle concrete modalità di svolgimento della procedura, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna alle organizzazioni sindacali. Questa assistenza è a contenuto libero, nel senso che si può tranquillamente esaurire nella rappresentazione al lavoratore del contenuto e delle conseguenze derivanti dagli atti da lui compiuti, in modo che questi ultimi possano esser considerati liberi e consapevoli. Il secondo è costituito dalla maggiore rappresentatività...

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