La congruità dei compensi degli amministratori è sindacabile dal Fisco
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16.01.2025, n. 1051, si è pronunciata sul potere dell’Amministrazione Finanziaria di sottoporre a verifica valutativa l’entità e la congruità del compenso degli amministratori.
Per la Cassazione, l’Amministrazione Finanziaria partecipa alla valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi negli atti giuridici d'impresa, con la possibilità di negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o in contratti (nel medesimo senso anche Cassazione, sentenza n. 9497/2008). La Cassazione, in discontinuità però con il suo precedente orientamento, ritiene che rientri nei normali poteri dell'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio.Gli argomenti di raccordo con la diversa soluzione, condivisa da plurime pronunce della Cassazione di segno opposto e del tutto contrario all’indirizzo in commento (il riferimento è alle sentenze nn. 6588/2002, 21155/2005, 28595/2008, 24957/2010), andavano rinvenuti nel confronto tra la disposizione previgente (art. 59 D.P.R. 597/1973) che, in riferimento agli amministratori soci, stabiliva che i compensi dovessero essere ritenuti deducibili nei limiti delle spese correnti per gli amministratori non soci, intendendo così evitare eventuali manovre elusive attraverso la determinazione di un maggior compenso per gli amministratori soci, e quella successiva del Tuir che, in tema di deducibilità dei compensi agli amministratori,...