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Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Settembre 2026

La conoscenza effettiva dell’atto impositivo fa decorrere i 60 giorni

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24973/2026 pone in risalto l’accesa questione sulla decorrenza dei termini di impugnazione legati alla conoscenza o conoscibilità dell’atto impositivo.

Nel caso trattato dai giudici della Suprema Corte, un contribuente aveva avuto piena conoscenza di un avviso di accertamento in modo incidentale, soltanto a seguito della presentazione di istanza di accesso agli atti, al di fuori quindi del procedimento notificatorio. Dagli atti risulterebbe che il messo notificatore non avrebbe esperito alcun tentativo ai sensi dell’art. 60, c. 1, lett. e) D.P.R. 600/1973. Peraltro, la conoscenza dell’atto sarebbe avvenuta dopo il termine di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973. La parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto per nullità della notifica e per intervenuta decadenza dal potere impositivo.La Corte di Cassazione analizza compiutamente la questione, citando varie precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 17183/2026, tenendo distinta la fattispecie della decadenza dal potere impositivo da quella relativa ai termini di impugnazione legati alla notifica. In sintesi, i giudici affermano che la conoscenza aliunde dell’atto impositivo, ritenuto invalidamente notificato, è idonea a produrre gli effetti sananti sostanziali ex art. 43 D.P.R. 600/1973, soltanto qualora la conoscenza effettiva dell’atto sia intervenuta prima dello scadere del termine di decadenza. Giova ricordare che la decadenza dal potere impositivo non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere sollevata dal contribuente. Fatta questa premessa, è aspetto ben diverso quello relativo alla decorrenza del termine perentorio di 60...

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