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Lavoro 23 Marzo 2021

La Consulta riporta in auge la reintegra

Un duro colpo alla L. 92/2012: anche in caso di licenziamento economico, l'insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso non può che comportare il rientro del lavoratore.

Come ricorderete, la L. 92/2012, nel riscrivere l'art. 18, L. 300/1970, aveva superato il precedente impianto in forza del quale, nell'ambito della c.d. “tutela reale”, al licenziamento illegittimo corrispondeva un'unica e univoca forma di tutela, quella reintegratoria. Il nuovo art. 18 Statuto dei Lavoratori, anzi, nel prevedere un sistema di tutele articolato, garantiva la reintegra, se non per il licenziamento nullo, solo in alcune ipotesi tutto sommato marginali e segnatamente nel caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato, o perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi. Se è vero che la tutela reintegratoria era astrattamente prevista anche per l'ipotesi del licenziamento economico in cui fosse accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo, ciò era rimesso alla discrezionalità del Giudice, il quale poteva optare (e l'esperienza ci dice ha in larghissima parte effettivamente optato) per una tutela meramente indennitaria, che non comportava il ripristino del rapporto. La Corte Costituzionale ha ora assestato un duro colpo al nuovo assetto, sancendo che anche nel caso di licenziamento economico (e non solo in quello disciplinare) l'insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso non può che comportare la...

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